Pos. I Prot. _______ /14.08.11

OGGETTO: Sanzioni amministrative - Pagamento rateale - Applicazione interessi.


ASSESSORATO REGIONALE
DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
Dipartimento regionale finanze e credito
(rif. nota 10 gennaio 2008, n. 493)
PALERMO

1. Con la lettera sopra indicata codesto Dipartimento sottopone allo scrivente una questione, sollevata dalla Provincia regionale di Messina, in materia di sanzioni amministrative; in particolare vien chiesto di conoscere "se alle rateizzazioni disposte per il pagamento di sanzioni irrogate ex art. 28 della legge regionale n. 10/99, siano applicabili gli interessi di dilazione ed, in caso positivo, in quale misura".
Premesso che la disciplina del pagamento rateale della sanzione pecuniaria contenuta nell'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nulla prevede circa l'applicabilità di interessi, ritiene al riguardo codesto Dipartimento che il vuoto legislativo sia colmato dal D.P.R. n. 115/2002, il quale, a sua volta, rinvia al D.P.R. n. 602/1973, in materia di riscossione delle imposte sul reddito; in particolare, verrebbe in rilievo l'art. 21 del predetto D.P.R. n. 602/1973, che "contiene le modalità di applicazione degli interessi sulle dilazioni di pagamento,..., nonché la percentuale dell'interesse, originariamente prevista nella misura del sei per cento annuo, ridotta al quattro per cento annuo dall'art. 4 del D. M. 27 giugno 2003".
Rileva altresì codesto Dipartimento che, in forza del predetto richiamo alla disciplina della riscossione dei tributi, "si dovrebbero tuttavia distinguere le rateizzazioni disposte a seguito di ordinanza ingiunzione, prima della iscrizione a ruolo, nel qual caso gli interessi sulle stesse non andrebbero applicati, dalle rateizzazioni disposte dopo che si sia proceduto all'iscrizione a ruolo della somma non pagata, per le quali invece troverebbe applicazione la disciplina prevista dall'art. 21 del sopracitato DPR n. 602/1973".
Ciò premesso, al fine di emanare direttive "per garantire l'uniformità di azione da parte degli organi competenti ad accertare le violazioni sanzionate in via amministrativa", vien chiesto l'avviso dello scrivente sulla problematica sollevata dalla Provincia regionale di Messina.

2. Ai fini dell'esame della questione prospettata è utile richiamare le disposizioni normative che qui rilevano.
L'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede, in via generale, il pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria e, al comma 1, statuisce che "l'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento".
La disciplina del pagamento rateale delle sanzioni amministrative va completata richiamando anche l'art. 240 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"), il quale dispone che "per il pagamento rateale e per la dilazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni; ...".
Si fa presente ora che il testè riportato art. 240 è contenuto nella parte VII del D.P.R. n. 115/2002, e che tale parte VII detta disposizioni in materia di riscossione; tale precisazione non ha scopi meramente sistematici o ricognitivi, ma muove dall'esigenza di evidenziare che il disposto dell'art. 240 trova applicazione solo per il "recupero" delle sanzioni amministrative pecuniarie, e, cioè, per le ipotesi in cui, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/1981, "alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette".
L'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, richiamato dal riportato art. 240 del D.P.R. n. 115/2002, disciplina la dilazione di pagamento nell'ambito del procedimento della riscossione delle imposte sul reddito e prevede, tra l'altro, al comma 1, che "l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili".
Chiarito dunque, alla luce di quanto sopra evidenziato, che l'art. 240 del D.P.R. n. 115/2002, nonché l'ivi richiamato art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, trovano applicazione nel caso in cui si proceda a riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie amministrative, si osserva ora che il predetto art. 19 fa sistema con il successivo art. 21 dello stesso D.P.R. n. 602/1973, il quale, ai commi 1 e 2, così dispone: "sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo.
L'ammontare degli interessi dovuto è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite".
Si fa presente ancora che la misura degli interessi di cui al disposto del comma 1 del sopra riportato art. 21 del D.P.R. n. 602/1973, è stata rideterminata a tasso del 4 per cento annuo dall'art. 4 del D.M. 27 giugno 2003 ("Riduzione degli interessi relativi alla riscossione e ai rimborsi"); ed infatti, in forza del predetto art. 4 del citato D.M. 27 giugno 2003, "gli interessi per dilazione del pagamento, previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono dovuti annualmente nella misura del 4 per cento, per le dilazioni concesse a decorrere dal 1° luglio 2003".
Così ricostruito il quadro normativo che rileva in questa sede, si osserva che la rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dà luogo all'applicazione di interessi nella misura del 4 per cento annuo qualora sia stata disposta dopo l'iscrizione a ruolo della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa.
Se invece la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa sia stata rateizzata prima della iscrizione a ruolo, tale rateizzazione produce interessi nella misura corrispondente al tasso annuo legale. Tale soluzione trova fondamento nell'art. 1282 , primo comma, del codice civile ai sensi del quale "i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente"; in particolare, al riguardo la giurisprudenza ha precisato che la richiamata disposizione codicistica di carattere generale "in mancanza di una specifica disciplina di settore, è senz'altro applicabile anche alle sanzioni amministrative pecuniarie una volta sorta l'obbligazione ex lege di pagare una certa somma di denaro, altrimenti l'ulteriore ritardo nel pagamento della sanzione pecuniaria andrebbe a danneggiare unicamente l'Amministrazione" (C.d.S., sez. V, 18 dicembre 2003, n. 8345).
Sotto tale profilo, ad ulteriore conferma della tesi prospettata dallo scrivente, viene in rilievo altresì la sentenza della Corte dei Conti, sez. giur. reg. Lombardia, 15 maggio 2003, n. 588, laddove è affermato che, in caso di danni occasionati da erronea applicazione di sanzioni amministrative da parte della pubblica amministrazione, il danno erariale è da intendersi causato, tra l'altro, nel momento in cui la P.A. "non abbia percepito le somme per la mancata applicazione degli interessi legali relativi alla rateizzazione delle sanzioni e degli oneri dovuti" .
Infine, non appare superfluo osservare che le conclusioni sopra formulate dallo scrivente in via generale circa l'applicabilità di interessi per la rateizzazione del pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative, non possono non considerarsi valide anche con riferimento, in particolare, alle sanzioni pecuniarie applicabili agli illeciti amministrativi per le violazioni in materia ambientale di cui all'art. 28 della legge regionale n. 10/1999, ciò atteso che tali sanzioni amministrative pecuniarie (oggetto specifico della questione prospettata dalla Provincia regionale di Messina), ovviamente, non si sottraggono alla disciplina di carattere generale.


Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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